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Indennità a esperti distaccati in Ue, non imponibili se a carico dell’Unione

Le indennità spettanti a un “Esperto nazionale distaccato” presso l’Unione europea che sono del tutto a carico del bilancio dell’Unione e non di un’amministrazione pubblica italiana non concorrono all’imponibile del contribuente in Italia e, perciò, non devono essere dichiarate e assoggettate a imposta nel nostro Paese. È quanto esposto dall’agenzia nella risposta n. 99 del 2 maggio 2024, a seguito di interpello presentato da un militare italiano distaccato presso l’Agenzia europea di sicurezza marittima (Emsa), con sede a Lisbona, in qualità di End (Esperto nazionale distaccato).

Nello specifico, il Contribuente chiarisce che il bando emesso dall’Agenzia specifica che il distacco è disciplinato dalla Decisione della Commissione C (2008) 6866 del 12 novembre 2008, recepita da EMSA nel suo regolamento, la quale prevede due tipologie di End: quelli con indennità a carico del bilancio Ue e quelli le cui indennità sono corrisposte dallo Stato di appartenenza. Nel caso in questione, si tratterebbe della prima tipologia di End, quindi con indennità a carico del bilancio dell’Unione europea.

Per l’esame della situazione dell’interpello viene richiamata la risposta n. 559/2022 dell’Agenzia, in cui è stato specificato che le indennità, giornaliera e mensile, corrisposte agli End dall’amministrazione italiana sono imponibili in Italia ai sensi dell’articolo 51, comma 8, del Tuir.

Diversamente, nel caso in esame le indennità sono del tutto a carico dell’Unione europea, non dovranno essere dichiarate in Italia e non saranno assoggettate a imposta nel nostro Paese.