NEWS

Il riordino dell’attività di analisi del rischio fiscale

Negli ultimi anni, scopo del legislatore è stato quello di costruire un sistema fiscale basato sulla compliance, al posto dei controlli vecchio stile, adottando nuove forme di comunicazione con il contribuente, volte ad incentivare l’assolvimento spontaneo degli obblighi tributari, così da diminuire la distanza tra Amministrazione e cittadini.

Tuttavia, la lotta all’evasione è ancora necessaria, dato che l’evasione fiscale continua a produrre effetti economici negativi molto rilevanti, che impattano sul funzionamento del sistema economico, andando ad alterare il mercato.

E, allora, in un momento socio-economico particolarmente delicato, è di fondamentale importanza identificare gli individui da controllare e il mezzo di accertamento da usare, soprattutto su quei contribuenti che presentano redditi privi di valide giustificazioni, “evitando di disperdere energie in contestazioni di natura essenzialmente formale o di esiguo ammontare” (circolare n. 16/E/2016).

Il fattore vincente è dato da una accurata attività preventiva di analisi del rischio, in relazione ai vari settori di attività economica (commerciale, servizi, professionale).

Pertanto, con l’articolo 2, D.Lgs. 13/2024, il legislatore ha proceduto al riordino e al potenziamento delle disposizioni in materia di controllo.

L’analisi del rischio in materia fiscale, grazie all’ utilizzo delle informazioni rilevanti, consente di garantire la prevenzione, nonché l’individuazione di azioni mirate, circoscrivendo i controlli nei confronti dei contribuenti a più alto rischio fiscale.

L’attività di analisi del rischio è stata valorizzata anche nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevede varie «riforme», tra queste, quella chiamata «Riduzione del tax gap» (cioè la differenza fra il gettito teorico e quello effettivo).

Il comma 1, dell’articolo 2, D.Lgs. 13/2024, detta alcune definizioni sul processo di analisi del rischio, chiarendo che lo stesso può basarsi anche sull’uso di soluzioni di machine learning e intelligenza artificiale.

Il comma 3, dell’articolo 2, D.Lgs. 13/2024, prevede che l’Agenzia delle entrate possa usare, nello svolgimento delle attività di controllo, tutte le informazioni presenti nelle basi dati di cui dispone, comprese quelle presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari e quelle relative alle fatture elettroniche.

Particolare importanza assumono gli ultimi commi dell’articolo 2, D.Lgs. 13/2024:

  • il comma 7 riconosce alla Guardia di finanza la possibilità di utilizzare le informazioni presenti nelle banche dati ad essa disponibili per la prevenzione della frode fiscale;

  • il comma 9 consente all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza, per le finalità di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, di condividere tutte le informazioni di cui dispongono, previa stipula di protocolli d’intesa.